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Dal 15 agosto le caldaie saranno incluse nella normativa RAEE: ecco come e perché

luglio 25, 2018

Dal 15 agosto prossimo entreranno in vigore importanti novità nel campo di applicazione dei RAEE, ovvero dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: entrerà in vigore quello che viene definito “campo aperto”, con ripercussioni su molte tipologie di apparecchi: tra questi, le caldaie a gas, che dal 15 agosto verranno incluse nei RAEE. Vediamo come e perché.

Le caldaie e le pompe di calore nei RAEE

Gli apparecchi che rientrano nella categoria RAEE sono quelli che per il normale funzionamento necessitano dell’apporto di energia elettrica, indipendentemente dalla tipologia. La sigla RAEE comprende infatti “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Sono quindi tutti quegli apparecchi che utilizzano elettricità, come televisori, computer, frigoriferi, telefoni cellulari, etc. Tutti questi dispositivi divengono “RAEE” dopo che hanno terminato il loro ciclo di vita e vengono avviate alla dismissione.

Se uno scaldabagno a tiraggio naturale dovesse aver bisogno di energia elettrica per funzionare, rientrerebbe quindi nella definizione di RAEE; al contrario, se usasse l’energia elettrica solo per l’accensione (la scintilla) e poi proseguisse nel suo funzionamento senza più alcuna necessità di alimentazione elettrica, allora non sarebbe catalogabile come RAEE.

I condizionatori e le pompe di calore sono già inclusi nella normativa RAEE. Dal 15 agosto, vi rientreranno anche le caldaie murali di potenza inferiore a 35 kW, come “RAEE domestici”, e le caldaie di potenza >35 kW, come “RAEE professionali”.

Cosa prevede la normativa sui RAEE

È proprio per risolvere il grave problema dell’abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il legislatore europeo ha introdotto la normativa sui RAEE, con la direttiva 2012/19/UE, recepita in Italia nel decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il decreto prevede due obblighi principali che costituiscono lo scheletro della normativa, in capo ai distributori e ai produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):

  • Per i distributori: assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
  • Per i produttori: organizzare e gestire i sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono: devono quindi assicurare il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta, fino al corretto smaltimento. 

La raccolta deve raggiungere un tasso minimo crescente e stabilito per legge.

Inoltre, tutti i produttori, per operare nel territorio italiano, devono essere iscritti in un apposito registro RAEE.

Cosa cambia dal 15 agosto 2018 per i RAEE

Come specificato nelle “Indicazioni Operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”, redatte dal Ministero dell’Ambiente, “le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE  alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri”.

Quali sono le nuove categorie di RAEE in vigore dal 18 agosto 2018 

Ecco le nuove categorie:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature

appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

  1. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Quindi le modifiche sono relative ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III: questa variazione comporta la conseguenza che cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Questo perché le vecchie categorie distinguevano le categorie per tipologie di prodotti: se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto come AEE, in nessuna delle dieci categorie, non era tenuto a considerarlo nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, delle sei categorie di AEE le prime tre sono individuate per tipologia di prodotti, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.

Come chiarito dalle sopra citate “Indicazioni Operative” del Ministero dell’Ambiente, la conseguenza è che “il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali”.

Quali sono i nuovi obiettivi per i RAEE dal 15 agosto 2018

Questi sono i nuovi obiettivi minimi di recupero per i RAEE, in vigore dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell’allegato III:

  1. a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell’allegato III, recupero dell’85%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%;
  2. b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III, recupero dell’80%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
  3. c) per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6, recupero dell’75%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
  4. d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell’allegato III, riciclaggio dell’80%.

Ecco i nuovi interventi edili che non richiedono più permessi dal 22 aprile

luglio 18, 2018
ecobonus proroga incentivi

Da quest’anno alcune opere e interventi edili potranno essere eseguiti senza richiedere specifici permessi alle autorità competenti. L’elenco, non esaustivo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e include le prime 58 opere di questo tipo che potranno essere realizzate quindi senza autorizzazioni specifiche ma sempre «nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)».

 

Si parla in questi casi di interventi di “manutenzione ordinaria” ovvero di tutti quei lavori che riguardano la riparazione o la sostituzione delle rifiniture degli edifici o degli impianti tecnologici esistenti. Tra di questi è importante ricordarne alcuni tra cui:

  • gli interventi dedicati alle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, che includono anche gli interventi per l’installazione delle stesse;
  • gli interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche;
  • gli interventi pertinenti all’esercizio delle attività agricole e le pratiche agro-salvo-pastorali;
  • l’installazione di alcuni tipi di serre mobili stagionali;
  • l’installazione di pannelli solari fotovoltaici da realizzare al fuori della zona A (vedi decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Altri interventi che non necessiteranno di specifici permessi saranno le opere di pavimentazione di spazi esterni, l’installazione di aree ludiche senza fini di lucro nelle aree pertinenziali degli edifici o l’installazione di manufatti leggeri come roulotte, camper, case mobili in strutture ricettive all’aperto. In quest’ultimo caso ovviamente dovranno essere installate in conformità con il profilo urbanistico e/o paesaggistico dell’area.

 

Per maggiori informazioni, questa la Gazzetta Ufficiale di riferimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/04/07/81/sg/pdf.

Erp, i nuovi limiti di ossido di azoto: ecco cosa cambia per le caldaie dal 26 settembre 2018

luglio 2, 2018

Dal 26 settembre entrerà in vigore una previsione legislativa inclusa nella direttiva Erp. Abbiamo chiesto all’ing. Giovanni Fontana di Italtherm di spiegarci di cosa si tratta.

Che cosa succederà dopo il 26 settembre?

Dopo il 26 settembre i fabbricanti di apparecchi che utilizzano la combustione come modalità per produrre energia, dovranno immettere sul mercato solo ed esclusivamente apparecchi che garantiscano un livello di emissione di NOx (ovvero di ossidi di azoto) inferiori a una certa soglia. Questa soglia è stata indicata in 56 mg/kWh di NOx misurati in riferimento al Potere Calorifico Superiore per i combustibili gassosi, per cui riferibili alle caldaie e agli scaldaacqua a gas. In questa fase di attuazione, il nuovo obbligo limita gli inquinanti più che stimolare l’efficienza come invece era avvenuto nella prima fase dell’entrata in vigore dell’Erp, nel 26 settembre 2015, in cui le caldaie dovevano invece garantire un rendimento superiore a una soglia minima.

Ha quindi una finalità ambientale: le caldaie sono sempre meno inquinanti, anche per diminuire l’impatto in termini di gas climalteranti e quindi di contrastare i cambiamenti climatici.

Per chi vale il nuovo obbligo in merito ai limiti degli ossidi di azoto?

Si tratta, come già avvenuto per le tranche precedenti di applicazione dell’Erp, dell’immissione sul mercato: l’obbligo riguarda i fabbricanti. I rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 e che quindi potrebbero anche non rispettare la soglia limite, non hanno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il limite all’immissione sul mercato di apparecchi rispondenti alle nuove caratteristiche è in capo al fabbricante.

Dal punto di vista pratico, che cosa hanno di diverso i nuovi apparecchi?

Innanzitutto occorre ricordare che le caldaie a condensazione premiscelate sono già tutte a basso NOx, quindi per loro non cambia nulla. Il limite che entrerà in vigore dal 26 settembre andrà quindi a impattare su una categoria di caldaie abbastanza ridotta (caldaie a tiraggio naturale), discorso diverso invece per gli scaldabagni forzati e a tiraggio naturale.

Nel caso, quindi, di caldaie non a condensazione, dovrà cambiare la modalità di combustione. Occorre “raffreddare la fiamma”: sembra un ossimoro, ma in realtà si tratta di avere delle temperature di combustione più basse di quello che avviene in un bruciatore senza particolari accorgimenti. “Raffreddare la fiamma”, anche se l’espressione fa sorridere, significa avere un circuito idraulico, che facendo passare dell’acqua in tubi all’interno delle rampe del bruciatore, riescono a diminuire la temperatura di combustione evitando la formazione degli NOx.

Questo perché in presenza di temperature elevate l’azoto si combina con l’ossigeno creando appunto degli ossidi di azoto: se riesco a ottenere delle combustioni con temperature di fiamma più basse, non viene data la possibilità all’azoto di interagire chimicamente con l’ossigeno e quindi di realizzare gli ossidi di azoto.

Le caldaie Italtherm, sono pronte per soddisfare la nuova normativa Erp?

Noi stiamo già realizzando caldaie “a basso NOx”. A parte gli scaldabagni a gas, sui quali stiamo lavorando ai nuovi modelli che presenteremo entro il 25 settembre, tutti gli altri apparecchi sono già conformi alla nuova normativa.

Cos’è la classe energetica di una pompa di calore

giugno 19, 2018
Efficienza-energetica edilizia

La classe energetica di un elettrodomestico è una valutazione sintetica che permette di valutare i costi di esercizio, aiutando a scegliere, a parità di caratteristiche tecniche, l’apparecchio a più basso consumo energetico. Per i climatizzatori domestici, l’indicazione della classe energetica è obbligatoria dal 2003 per tutti i dispositivi che abbiano una potenza nominale pari o minore a 12 kW, siano essi raffrescatori, riscaldatori o pompe di calore.

La classe energetica è quindi riportata nell’etichetta energetica: è il documento che informa i consumatori su caratteristiche e consumi di energia di ciascun modello di elettrodomestico in vendita.

Esistono due tipi di etichette: uno per le pompe di calore di calore monoblocco e una per le pompe di calore splittate.

Nell’etichetta energetica, vengono indicati la classe energetica, la potenza in kW, il rumore emesso in decibel, il consumo per un’ora di funzionamento, l’efficienza energetica in modalità di solo raffreddamento (EER se monoblocco – oppure SEER se splittate) e la classe energetica nella sola modalità riscaldamento (COP se monoblocco – oppure SCOP se splittate). Dal 1° gennaio 2018, la scala delle classi di efficienza viene definita tra A+++ e D; sono state quindi eliminate le classi oltre la D, che non si trovano più sul mercato.

valori

L’etichetta energetica per le pompe di calore monoblocco

pompeSETTORE 1: nome o marchio del costruttore e nome del modello. Un pittogramma mostra che l’apparecchio funziona solo in modalità riscaldamento (raffrescamento, riscaldamento).

SETTORE 2: per ciascuna modalità di funzionamento:

  • classe di efficienza energetica.
  • potenza nominale
  • valore del COP/EER

SETTORE 3:

‒ il rumore emesso dall’unità all’interno della stanza, in decibel

L’etichetta energetica per le pompe di calore splittate

Le pompe di calore splittate sono quegli apparecchi costituiti da più unità, di cui una posizionata all’esterno dei locali da climatizzare.

pompa_cal_doppia

SETTORE 1: nome o marchio del costruttore e nome del modello. Un pittogramma mostra che l’apparecchio funziona solo in modalità riscaldamento (raffrescamento, riscaldamento).

SETTORE 2: per ciascuna modalità di funzionamento

  • classe di efficienza energetica.
  • potenza nominale in kW
  • valore dell’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) in modalità raffreddamento
  • valore del coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) in modalità riscaldamento calcolato per le tre principali fasce climatiche esistenti nell’UE: “media”, “più calda” e “più fredda”.
  • consumo in kWh/anno per fascia climatica

SETTORE 3:

  • Cartina stilizzata delle tre fasce climatiche in cui è suddivisa l’Europa.
  • Rumore emesso dall’unità interna e dall’unità esterna, in decibel.

 

Vuoi avere maggiori informazioni sulle caldaie ad alta potenza di Italtherm? Visita questo link e contattaci!

 

 

Come scegliere la potenza di un climatizzatore a pompa di calore Intervista all’Ing. Fontana di Italtherm

giugno 4, 2018

Quando ci si appresta ad acquistare un climatizzatore a pompa di calore, uno degli elementi chiave della scelta è la potenza.

Premesso i calcoli per il fabbisogno di ogni ambiente specifico da climatizzare hanno molte variabili, e che quindi solo un tecnico specializzato può arrivare a verificare con precisione, qua di seguito riportiamo alcune indicazioni di massima sul dimensionamento dell’impianto.

Come funziona un climatizzatore a pompa di calore aria-aria?

Nel caso di pompe di calore aria-aria il climatizzatore a pompa di calore trasferisce energia (calore) dall’esterno all’interno dell’abitazione e viceversa. Il climatizzatore, quando funziona in modalità pompa di calore, riscalda l’ambiente; quando invece viene usato come refrigeratore, raffredda l’ambiente trasferendo energia (calore) all’esterno. Entrambe le funzioni avvengono grazie ad un ciclo termodinamico del gas refrigerante, che viene compresso e poi espanso: durante la compressione si scalda; durante l’espansione si raffredda.

Un climatizzatore a pompa di calore può soddisfare entrambe le funzioni: sia per raffreddare d’estate, assorbendo energia all’interno e trasferendola all’esterno, che per riscaldare l’inverno, con il ciclo inverso. Un climatizzatore “classico” (senza modalità pompa di calore), funziona solo per raffrescare.

Come si calcola la potenza da installare?

La caratteristica principale dei locali che dovrò analizzare per decidere la potenza da installare è la grandezza del locale da riscaldare e/o raffreddare: è chiaro che per un’ampiezza maggiore avrò bisogno di una potenza maggiore. L’ampiezza della stanza è costituita dal suo volume: quindi non solo la metratura ma anche l’altezza.

Molto approssimativamente, per locali con soffitto a circa 3 metri, si può utilizzare la formula seguente:

kW necessari = superficie dell’abitazione/10

oppure, se la potenza fosse espressa in BTU/h,

BTU/h necessari = 340 x superficie dell’abitazione.

Una volta scelta la potenza, a seconda di quante sono le stanze che voglio raffrescare, si può scegliere se fare tutto con un’unica unità interna (mono split) oppure più macchine interne (multi split). Il multi split garantisce un comfort migliore perché distribuisce in modo più uniforme e puntuale sia il riscaldamento che il raffrescamento.

Quali altri fattori sono da considerare al momento dell’acquisto?

Sicuramente la classe energetica: gli apparecchi più avanzati, come quelli di Italtherm, sono in classe energetica A++, permettendo di risparmiare energia rispetto agli apparecchi di classi inferiori. Altri fattori sono la silenziosità (o meno) dell’apparecchio, la presenza di un filtro ad alta densità e la possibilità di attivare funzioni aggiuntive come la modalità “Sleep”, che permette di ridurre l’intensità del raffrescamento o riscaldamento in modo da non disturbare il sonno.

Pompa di calore: meglio l’Ecobonus o il Conto Termico?

Maggio 17, 2018

Il freddo invernale è finito e ormai i riscaldamenti sono spenti in tutta Italia.

La legge di bilancio approvato lo scorso dicembre, ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali volte ad aumentare gli interventi di efficientamento energetico. Per installare il vostro nuovo sistema a Pompa di Calore è possibile usufruire degli incentivi dell’ecobonus oppure del conto termico. Le due opzioni sono ovviamente in alternativa ed è importante valutare in base alle proprie esigenze. In entrambi i casi sarà possibile accedere ai contributi solo nel caso del rinnovamento di impianti preesistenti e non di installazione di uno ex-novo, passando quindi da un sistema a bassa efficienza ad uno ad alta efficienza

Per quanto riguarda l’Ecobonus esso si presenta sotto forma di rimborso in detrazione in 10 anni e sarà possibile richiederlo solo nel caso di rinnovamento dell’impianto. Per ottenere questo tipo di incentivo sarà necessario prevedere di versare contributi fiscali per tutto il periodo in cui sarà erogato e tale contributo equivarrà al 65% della spesa fino a un massimo di 30.000€.

Per ulteriori informazioni su come ottenere l’Ecobonus nell’installazione di una Pompa di Calore visitate l’articolo dedicato nel portale di Italtherm https://italtherm.wordpress.com/2018/01/31/pompe-di-calore-ecco-come-ottenere-le-detrazioni-fiscali-del-65/

Nel caso del conto termico invece parliamo di un accesso diretto al finanziamento, quindi di un vero e proprio contributo economico che verrà versato dallo stato in 1, 2 o 5 rate annuali (a seconda dell’importo) fino ad una copertura massima delle spese del 55%. Nel caso in cui l’incentivo richiesto sia inferiore ai 5000€, esso verrà erogato in un’unica soluzione.

Non vi è quindi una risposta universamente valida. È fondamentale, date le due diverse forme di incentivo, valutare caso per caso quale convenga.

Se volete saperne di più sugli scaldabagni ed i climatizzatori in pompa di calore visitate il portale di Italtherm. I nostri installatori saranno a disposizione per ogni chiarimento perché investire in efficienza energetica conviene.

http://www.italtherm.it/index.php?option=com_djcatalog2&view=items&cid=0&Itemid=15&lang=it

 

 

Italtherm vi invita a MCE Expocomfort per scoprire le nostre novità. Ecco come richiedere il biglietto omaggio

marzo 10, 2018

MCE: è la Mostra Convegno Expocomfort dedicata alle più avanzate tecnologie per il comfort, per l’efficienza ed il risparmio energetico.

Non poteva mancare Italtherm, per presentare le novità nel mondo del riscaldamento in linea con la filosofia green dell’azienda e altamente innovative.

Ecco alcune anticipazioni di ciò che potrete trovare nello stand Italtherm ove potrete toccare con mano qualità, tecnologia, ecosostenibilità, innovazione come la nuova applicazione ITALTHERM NET APP” per il controllo di tutte le caldaie a gas <35 Kw di Italtherm.

MCE si svolge dal 13 al 16 marzo presso Fiera Milano.

Italtherm vi aspetta al Padiglione 7, Stand N 31 P 40

LE NOVITA’ ITALTHERM A MCE

CALDAIE  A GAS < 35 kW

Presso lo stand Italtherm potrete toccare con mano Caldaie a condensazione < 35 Kw:

City Class K e la nuova City Top K “La prima caldaia italiana a condensazione con un range di modulazione 1:20”.

Una nuova caldaia a tiraggio naturale a basse emissioni di Nox (classe 6 ready) CITY CLASS C Nox per la sostituzione di caldaie con scarichi in canna fumaria collettiva ramificata.

Questa caldaia rispetta già i nuovi  limiti Erp che entreranno in vigore il 26 sett. 2018 che prevedono che le emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi a gas non possano essere superiori al valore di seguito esposto: 56 mg/kWh di limite di emissione di NOx, espresso sul potere calorifico superiore.

Potrete poi scoprire le nuove caldaie tradizionali a tiraggio naturale e a tiraggio forzato per il mercato Extra CE City Class F e City Class C.

Tutte le caldaie delle serie City Class e City Top hanno le estetiche disegnate da Giugiaro.

Scopri di più su: http://www.italtherm.it/city_class/it/index.php

CALDAIE DI POTENZA

Italtherm porterà poi ad MCE anche una cascata di caldaia di alta potenza (Time Power) e presenterà il nuovo sistema di telegestione sviluppato da Italtherm per controllare questi impianti

CLIMATIZZATORI IN POMPA DI CALORE

Sarà poi l’occasione per approfondire la nuova linea di climatizzatori con il nuovo gas ecologico R32. Infatti il nuovo Gas R32 ha un valore di  GWP Global Warming Potential (indice dell’ effetto serra causa del riscaldamento globale) di 675 contro i 2087 del R410A. Inoltre l’R32 ha un valore di ODP (indica il potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e quindi non impatta sull’Ozono.

Nelle versioni mono potrete quindi approfondire CLIMA 9 -12. CLIMA TOP 9-12-18-24  Nelle versioni MULTI avremo CLIMA TOP Dual 18- Trial 27 – Quadri 36.

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE: I SISTEMI IBRIDI e POMPA DI CALORE

Vera novità presentata in fiera saranno i due nuovi modelli Ibridi (Hybrid e Hybrid Box)  altamente innovativi e la nuova Pompa di Calore (Hydra Box). Prodotti in grado di raffrescare, riscaldare e produrre Acqua calda sanitaria. In sostanza un unico prodotto per il clima della casa adatto a tutte le stagioni.  Questi prodotti sono basati su una nuova tecnologia HSM (Hybrid Smart Management) sviluppata internamente a Italtherm. Sono prodotti ad altissima efficienza pensati per le nuove costruzioni. Per la prima volta nella sua storia Italtherm presenterà un nuovo prodotto a zero emissioni in Pompa di calore (No gas).

ITALTHERM VI ASPETTA AD MCE: ECCO COME RICHIEDERE I BIGLIETTO GRATUITO

Italtherm vi aspetta ad MCE mettendo a disposizione dei biglietti gratuiti per venire a visitare la fiera e il nostro stand. Ottenerli è semplicissimo: basta compilare il form al presente link (LINK NON PIU’ ATTIVO ESSENDO UNA EDIZIONE DI ANNI FA)

I sistemi di controllo del riscaldamento evoluti e il riconoscimento dell’ecobonus 2018 – Intervista all’Ing. Fontana di Italtherm

febbraio 26, 2018

Per il 2018 le detrazioni fiscali al 65% per l’acquisto delle caldaie saranno riconosciute solo se corredate di contemporanea installazione di sistemi di controllo evoluti. Abbiamo chiesto all’Ing. Fontana di Italtherm di spiegarci meglio di che cosa si tratta e come funziona l’ecobonus 2018.

Cosa sono i sistemi di controllo del riscaldamento evoluti?

Sono sistemi che, una volta installati dentro l’abitazione, contribuiscono a far sì che il controllo della temperatura sia ottimale, che impediscono quindi sia di raffreddare che di surriscaldare l’appartamento, mantenendo una temperatura di comfort negli spazi dell’abitazione.

Un generico sistema di controllo (al di là che sia evoluto o meno), lo conosciamo comunemente con il nome di termostato ambiente o cronotermostato: è possibile impostare il termostato per fasce orarie, in modo da scegliere la temperatura dell’ambiente differenziandola nel tempo. Normalmente la scelta della temperatura dipende della presenza in casa nelle fasce orarie, oppure per altre esigenze: ad esempio la notte ci si può accontentare di temperature più basse. Questo consente un notevole risparmio energetico.

Oggi la Comunità Europea ha diviso questi dispositivi di controllo della temperatura in 8 classi, correlate con la complessità e la capacità di gestire la temperatura in modo efficiente.

La classe I è la classe meno performante, di cui fa parte il semplice termostato ambiente on/off. È un sistema che noi in Italia non utilizziamo più nei nuovi impianti. La classe VIII, per contro, è la più performante e anche questa, per ora, è scarsamente utilizzata.

Cosa prevede la nuova legge riguardo al riconoscimento dell’ecobonus per il 2018?

Oggi la legislazione dice che è possibile ottenere una detrazione fiscale del 65% solo se in abbinamento a una caldaia in condensazione in classe A è presente un sistema di controllo in classe V, VI oppure VIII. Queste sono classi evolute non solo eseguono un monitoraggio della temperatura dell’ambiente, ma hanno anche la possibilità di colloquiare con la caldaia e gestire le temperature del fluido circolante nell’impianto. Sostanzialmente un sistema di controllo in classe V può imporre alla caldaia di alzare o abbassare la temperatura dell’acqua che circola nell’impianto per adeguarsi alle necessità dell’ambiente. I sistemi in classe VI sono di base identici alla classe V, ma sono anche corredati di una sonda esterna, che indica alla caldaia anche la temperatura esterna, per cui, quando fa molto freddo e c’è una dispersione maggiore di calore attraverso le pareti dell’immobile, si riesce ad anticipare la richiesta di calore più alta.

La classe VIII ha un sistema di monitoraggio più esteso, quindi misura la temperatura sia nell’ambiente dove è posto il sistema di controllo, che negli ambienti circostanti: questo per migliorare ulteriormente la previsione rispetto al fabbisogno di riscaldamento.

Cosa occorre verificare al momento dell’acquisto?

Quando si acquista il dispositivo si dovrà chiedere al venditore una documentazione tecnica in cui venga dichiarata la classe di appartenenza. Questo è un dato che viene fornito di solito nel libretto di istruzione, ma potrebbe essere contenuto anche in un foglio allegato alla documentazione. È in ogni caso un’informazione che i costruttori di sistemi di controllo devono fornire a prescindere dall’incentivo fiscale. In base al regolamento ErP, infatti, qualora si realizzino degli insiemi, cioè un impianto dotato di un apparecchio per il riscaldamento più altri componenti di impianto, anche il sistema di controllo di temperatura contribuisce, mediante un proprio apporto, alla bontà dell’insieme che si sta proponendo. Questo apporto, che rappresenta una percentuale di incremento dell’efficienza, è valutato sulla base della classe. Ovviamente a classi elevate corrispondono incrementi più consistenti. Gli addetti ai lavori utilizzano questo dato di classe del sistema di controllo già da oltre due anni.

Italtherm City Class coniuga design e tecnologia, con una incredibile semplicità di installazione, e può essere fornita con un sistema di controllo evoluto che consente l’accesso alle detrazioni del 65%. Scoprila a questo link!

Come regolare il termostato in casa e risparmiare sulla bolletta

febbraio 19, 2018

Per risparmiare sui consumi energetici è fondamentale imparare a conoscere e regolare il termostato in casa

Cosa sono i termostati

Il termostato, se lo si usa sapientemente, è uno strumento davvero utile a garantire il comfort domestico e il risparmio sulla bolletta energetica. Innanzitutto vediamo di cosa si tratta. È un dispositivo che permette di regolare la temperatura all’interno degli ambienti. Grazie ai suoi sensori registra la temperatura impostata e attiva o, al contrario, spegne il sistema di riscaldamento/raffreddamento fino al raggiungimento della temperatura impostata. Non tutti i termostati, però, sono uguali: alcuni attivano la climatizzazione e il riscaldamento solamente in base alla temperatura impostata, accendendo o spegnendo il sistema. Altri, invece, permettono anche una programmazione sulla base di orari e giorni predefiniti consentendo, peraltro, anche un controllo a distanza, tramite app da smartphone o via sms (su questo si V. ad esempio i cronotermostati digitali di Italtherm e la funzione easyremote).

Temperatura impostata

Uno degli errori più gravi che si compiono in tema di riscaldamento è quello di passare da un impianto spento a uno attivo “al massimo”. È invece più efficiente un sistema di riscaldamento tenuto al minimo che eviti che l’umidità possa “prender possesso” della nostra casa e mantenga, quando siamo in casa, una temperatura massima tra i 18 e i 20 gradi. Ricordatevi che ogni grado in meno assicura il 7% circa di risparmio: se ora in casa vostra il termometro segna 21 gradi e passate a 19, il risparmio ottenuto sarebbe ben del 14% e addirittura del 21% se si scendesse a 18 gradi.

Manutenzione

Affinché il termostato possa fare il suo dovere assicurandovi comfort e risparmio, è fondamentale che funzioni perfettamente. Per questo è essenziale effettuare una manutenzione ordinaria periodica.

La caldaia

Il miglior connubio è poi quello con una caldaia a condensazione. Come ottenere gli incentivi fiscali sull’ecobonus? Vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento o a contattare la rete Italtherm