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Dal 15 agosto le caldaie saranno incluse nella normativa RAEE: ecco come e perché

luglio 25, 2018

Dal 15 agosto prossimo entreranno in vigore importanti novità nel campo di applicazione dei RAEE, ovvero dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: entrerà in vigore quello che viene definito “campo aperto”, con ripercussioni su molte tipologie di apparecchi: tra questi, le caldaie a gas, che dal 15 agosto verranno incluse nei RAEE. Vediamo come e perché.

Le caldaie e le pompe di calore nei RAEE

Gli apparecchi che rientrano nella categoria RAEE sono quelli che per il normale funzionamento necessitano dell’apporto di energia elettrica, indipendentemente dalla tipologia. La sigla RAEE comprende infatti “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Sono quindi tutti quegli apparecchi che utilizzano elettricità, come televisori, computer, frigoriferi, telefoni cellulari, etc. Tutti questi dispositivi divengono “RAEE” dopo che hanno terminato il loro ciclo di vita e vengono avviate alla dismissione.

Se uno scaldabagno a tiraggio naturale dovesse aver bisogno di energia elettrica per funzionare, rientrerebbe quindi nella definizione di RAEE; al contrario, se usasse l’energia elettrica solo per l’accensione (la scintilla) e poi proseguisse nel suo funzionamento senza più alcuna necessità di alimentazione elettrica, allora non sarebbe catalogabile come RAEE.

I condizionatori e le pompe di calore sono già inclusi nella normativa RAEE. Dal 15 agosto, vi rientreranno anche le caldaie murali di potenza inferiore a 35 kW, come “RAEE domestici”, e le caldaie di potenza >35 kW, come “RAEE professionali”.

Cosa prevede la normativa sui RAEE

È proprio per risolvere il grave problema dell’abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il legislatore europeo ha introdotto la normativa sui RAEE, con la direttiva 2012/19/UE, recepita in Italia nel decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il decreto prevede due obblighi principali che costituiscono lo scheletro della normativa, in capo ai distributori e ai produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):

  • Per i distributori: assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
  • Per i produttori: organizzare e gestire i sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono: devono quindi assicurare il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta, fino al corretto smaltimento. 

La raccolta deve raggiungere un tasso minimo crescente e stabilito per legge.

Inoltre, tutti i produttori, per operare nel territorio italiano, devono essere iscritti in un apposito registro RAEE.

Cosa cambia dal 15 agosto 2018 per i RAEE

Come specificato nelle “Indicazioni Operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”, redatte dal Ministero dell’Ambiente, “le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE  alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri”.

Quali sono le nuove categorie di RAEE in vigore dal 18 agosto 2018 

Ecco le nuove categorie:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature

appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

  1. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Quindi le modifiche sono relative ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III: questa variazione comporta la conseguenza che cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Questo perché le vecchie categorie distinguevano le categorie per tipologie di prodotti: se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto come AEE, in nessuna delle dieci categorie, non era tenuto a considerarlo nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, delle sei categorie di AEE le prime tre sono individuate per tipologia di prodotti, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.

Come chiarito dalle sopra citate “Indicazioni Operative” del Ministero dell’Ambiente, la conseguenza è che “il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali”.

Quali sono i nuovi obiettivi per i RAEE dal 15 agosto 2018

Questi sono i nuovi obiettivi minimi di recupero per i RAEE, in vigore dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell’allegato III:

  1. a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell’allegato III, recupero dell’85%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%;
  2. b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III, recupero dell’80%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
  3. c) per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6, recupero dell’75%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
  4. d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell’allegato III, riciclaggio dell’80%.
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