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Climatizzatori: 3 diversi incentivi per l’acquisto e installazione

Maggio 15, 2019

In Italia chi acquista e fa installare un condizionatore può fruire di tre diversi tipi di incentivi: quello legato alla ristrutturazione edilizia, quello relativo al risparmio energetico e quello inerente il conto termico. Qual è il più conveniente? A questa domanda non v’è una risposta univoca poiché è necessario effettuare, di volta in volta, una valutazione approfondita che tenga conto anche degli elementi caratterizzanti per ogni via di finanziamento. Sapere che è possibile godere di benefici fiscali e contributi potrà permettere di scegliere al meglio, ammodernando gli impianti di raffrescamento magari optando per un modello ancor più efficiente di quel che si era immaginato all’inizio.

Per capire le differenze abbiamo intervistato l’Ing. Giovanni Fontana di Italtherm.

Ing. Fontana, le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia sono davvero utilizzabili anche per i climatizzatori?

Sì. La normativa che prevede incentivi fiscali a beneficio di chi effettua lavori di  ristrutturazione edile e non è limitata solo a chi sostituisce o installa i condizionatori, ma ha un perimetro di applicazione più ampio che si estende a diverse opere di ristrutturazione edilizia puntualmente indicate dal legislatore. Grazie ad esse è possibile usufruire di una detrazione del 50% in 10 anni con rate di pari importo. Per goderne quindi il beneficiario deve essere in possesso di un reddito che consenta di effettuare la detrazione.

E invece la normativa cosiddetta “ecobonus” specifica per interventi di risparmio energetico?

Innanzitutto, rispetto all’incentivo concesso con la voce “ristrutturazione” (50% della spesa), la detrazione ricollegabile al risparmio energetico ha un’aliquota più alta (65%). E’ però necessario sottolineare che, per godere di questa misura, è richiesto che l’impianto da installare sia una sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale già esistente (non una integrazione, né un impianto nuovo ove prima non era presente nulla) e soddisfi i parametri minimi contenuti nella specifica tabella di prestazione energetica. Se, tuttavia, viene installato un climatizzatore con rendimenti inferiori a quanto indicato, non rimane che chiedere il bonus del 50% per ristrutturazione edile.

Cosa mi conviene fare se non ho un reddito tale da consentirmi un effettivo risparmio fiscale con la detrazione (ad esempio se godo di un regime forfettario o semplicemente non ho reddito)?

Si potrebbe optare per la cessione del credito, ma, in tali casi e molto più semplicemente, si può valutare di richiedere i benefici previsti dal conto termico, che a sua volta però richiede la verifica di una serie di requisiti minimi.

Come opera il Conto Termico?

Il conto termico opera solo nel caso in cui il condizionatore che si vuole installare supera una soglia minima di prestazione di efficienza energetica prevista da una specifica tabella. La somma erogata inoltre varia in base alla zona climatica in cui viene installato. Da queste due variabili (tasso di prestazione e zona climatica) dipende la definizione del contributo che il GSE erogherà e che, in ogni caso, non potrà superare il 65% della spesa sostenuta.

In merito alla modalità dell’erogazione, non è prevista una detrazione fiscale, bensì l’erogazione diretta, tramite bonifico, di un contributo. Se il contributo è inferiore a 5000 euro viene versato in una unica soluzione, altrimenti in due rate annue.

Non è quindi necessario godere di alcun reddito dalla cui tassazione effettuare la detrazione. Un altro vantaggio è che i tempi, ad oggi, sono decisamente più brevi rispetto alla rateazione di 10 anni.

Quindi può convenire direttamente il conto termico?

Non si può predeterminare in assoluto, né generalizzare, se convenga questa o una delle altre misure. Come abbiamo visto vi sono dei vincoli di prestazione energetica e delle variabilità legate alle zone climatiche. Quindi il calcolo totale dell’incentivo previsto con il conto termico, potrebbe, ad esempio, evidenziare che il beneficio coprirà solo il 30% della spesa. In tal caso potrebbe anche convenire la ristrutturazione energetica o l’ecobonus, al cliente l’onere scegliere la soluzione ritenuta migliore. Al GSE, ovviamente, sarà necessario inviare anche le fatture d’acquisto del bene, proprio per verificare che l’incentivo erogato non superi il 65% della spesa totale, che poi è anche l’aliquota prevista dall’ecobonus. In ogni caso, quando si ha la possibilità di richiede più di una misura, è sempre colui che effettua l’investimento a decidere se optare per incassare subito il contributo calcolato mediante il conto termico o detrarre il 65% o il 50% in 10 anni.

Un’ultima domanda che riguarda tutte e tre le misure. Chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale? Solo il proprietario?

No: la legge prevede che ne può beneficiare anche un soggetto diverso dal proprietario (es. il convivente, l’affittuario, il comodatario, le imprese ecc.).

Valori minimi di COP per pompe di calore elettriche (Conto Termico e 65%)

Valori minimi di EER per pompe di calore elettriche (Conto Termico e 65%)

 

I valori di cui sopra possono ridursi del 5% se l’apparecchio è dotato di motore inverter

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