Autorizzazione paesaggistica: entrato in vigore il regolamento di semplificazione

Il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo.
Il provvedimento era atteso da tempo in particolar modo per gli interventi di lieve entità e per le semplificazioni procedimentali e per l’individuazione delle tipologie di interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali.
Ecco gli aspetti principali e ciò che riguarda direttamente il solare termico.
Rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica non modificata
In merito alla procedura di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, quindi già autorizzata che non abbia subìto modifiche, è possibile presentare autocertificazione dell’assenza di variazioni senza produrre la relazione e il progetto del tecnico abilitato, che possono rappresentare un aggravio ingiustificato.
Interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Il decreto elenca poi gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Tra questi nell’allegato A al punto 6 prevede installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, (…), purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
L’allegato, al punto 6, prende in considerazione poi l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Sono invece soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi e le opere individuati come di lieve entità nei 42 punti dell’allegato B. Tra questi vi ritroviamo al punto 7 installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, (…), su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
Il decreto prevede poi la richiesta semplificata (punto B.8) per l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.
Per completezza di informazioni, e per i meno addetti ai lavori, vi citiamo l’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 più volte richiamato:
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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