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F-Gas: al via gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati dei gas fluorurati

luglio 29, 2019
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fgas banca dati obbligo legge 2019

Entra nel vivo l’applicazione del nuovo regolamento sui gas fluorurati adottato con DPR 146 del 16 novembre 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014.

Dal 25 luglio infatti per i venditori di F-Gas sfuso e di apparecchiature non ermeticamente sigillate (o che abbiano un tasso di perdita annuo superiore a 3g/anno) contenenti questi gas vi è l’obbligo di comunicare i dati della vendita alla Banca Dati dei gas fluorurati, obbligo che prescinde dalle modalità con cui essa avviene e che scatta solo qualora la vendita venga realizzata verso un “utente finale”, inteso come privati o aziende che acquistano il prodotto per un proprio utilizzo.

Banca dati e obblighi di comunicazione

Come già visto in un nostro precedente articolo la Banca Dati degli F-Gas è stata sicuramente la maggiore novità introdotta dalla nuova disciplina. Una banca dati volta a rendere più tracciabili questi gas che come ricordiamo sono potenti gas serra con un effetto di riscaldamento globale fino a 23000 volte superiore del biossido di carbonio (CO2), ma molto utilizzati soprattutto come refrigeranti negli impianti di refrigerazione, di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore.Proprio a causa di questo ampio utilizzo e dell’’esigenza di un maggior controllo delle emissioni che la nuova normativa ha previsto obblighi di comunicazione delle vendite sempre più stringenti.

Registro dei venditori di F-Gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate

Prima però di effettuare le comunicazioni dei dati di vendita, i venditori devono essere iscritti nel Registro dei venditori di F-gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate, iscrizione da effettuare telematicamente sul portale della Banca Dati scegliendo la funzione “venditori” (https://bancadati.fgas.it/#!/home). A ben vedere questa iscrizione poteva essere effettuata già a partire dal 10 giugno non solo, ma e al fine di agevolare le operazioni di comunicazione già a partire dal 25 giugno era possibile per le imprese iscritte accedere al portale, apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.  Comunque, una volta iscritti, i venditori per effettuare la comunicazione devono scegliere sul portale la funzione “comunicazione vendite”.

Cosa comunicare?

Gli obblighi di comunicazione si differenziano a seconda se la vendita riguarda apparecchiature non ermeticamente sigillate o F-Gas sfuso. Nel primo caso è essenziale innanzitutto capire cosa la normativa intenda per apparecchiature ermeticamente sigillate. Come evidenziato nel portale della Banca dati degli F-gas le apparecchiature ermeticamente sigillate “sono quelle in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita. L’indicazione che si tratti di un’apparecchiatura ermeticamente sigillata è riportata sull’etichetta dell’apparecchiatura stessa”.

Quindi Il venditore di apparecchi non ermeticamente sigillati contenenti gas fluorurati dovrà comunicare:

a) tipologia di apparecchiatura (n° circuiti / tipo e quantità di F-gas / GWP / ton di CO2 equivalente);

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell’acquirente;

d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Una precisazione qualora la vendita comprenda anche l’installazione, occorrerà registrare solo quest’ultima ma in questo caso gli obblighi di comunicazione partiranno dal 25/09/2019 Nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto invece F-Gas sfuso, vendita che ricordiamo può essere fatta solo a soggetti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature (e che devono essere in possesso di certificato o attestato per poter svolgere le attività) o ad utilizzatori per altri fini per i quali non è richiesto il certificato, gli obblighi di comunicazione riguarderanno:a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Vi ricordiamo che per maggiori approfondimenti potrete inoltre visitare direttamente i due portali interessati: https://www.fgas.it/      https://bancadati.fgas.it/#!/home.

Fonti e approfondimenti:

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_it

https://www.fgas.it/

https://bancadati.fgas.it/#!/home

F-GAS: novità 2019

 

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