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Ecco il Nuovo regolamento per i Gas Fluorurati ad effetto serra per la lotta ai cambiamenti climatici

marzo 4, 2019
fgas banca dati obbligo legge 2019

Il 2019 ha portato importanti novità per quanto riguarda la disciplina dei gas fluorurati ad effetto serra i cosiddetti F-gas. Utilizzati in vari settori industriali, questi gas sono impiegati anche come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore.

Come dicevamo quest’anno si è aperto all’insegna di grandi cambiamenti grazie all’entrata in vigore Il 24 gennaio del nuovo regolamento in materia adottato con DPR 146 del 16 novembre 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014. L’attuale normativa abroga e sostituisce completamente il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012 ponendo anche rimedio alle incongruenze normative che si erano create a causa della convivenza tra le due fonti normative.

La nuova disciplina si presenta molto minuziosa e la ragione sta nel fatto che questi gas pur non riducendo lo strato di ozono sono potenti gas serra, in genere con lunga durata in vita in atmosfera e quindi il loro constante monitoraggio è essenziale nel quadro generale della battaglia contro i cambiamenti climatici.

F-gas, quali sono le maggiori novità?                     

La più grande novità riguarda la creazione di una Banca Dati sui gas fluorurati, obbiettivo primario del decreto è infatti quello di assicurare una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono. Questa sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti che d’altronde già gestiscono il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Tutti i soggetti interessati saranno obbligati ad inviare per via telematica i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

Più precisamente tale obbligo, a partire dal 24/07/2019, riguarderà le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata (che dovranno comunicare all’atto della vendita e per via telematica, le quantità, la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche) e  le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali,  anche qui indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata (la comunicazione riguarderà tipologia di apparecchiatura, numero e data della fattura e dello scontrino di vendita, anagrafica dell’acquirente, dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata).

Solo a partire  dal 24 settembre 2019  l’obbligo scatterà per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono: installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici; interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature già installate e attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate. Qui l’obbligo di comunicazione riguarderà

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  • anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni

Invece, per ciò che concerne l’attività di smaltimento dovranno essere indicati in particolare: data e luogo dello smaltimento, quantità e tipologia di gas fluorurati recuperato durante tale attività, le misure adottate per recuperare e smaltire gli stessi dalle apparecchiature nonché i dati identificativi della persona o impresa certificata che ha effettuato lo smantellamento.

F-gas, il registro telematico e le certificazioni

Il decreto mantiene l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.  La novità importante è la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019, ma non ancora certificate, le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 per conseguire la certificazione. Qualora non operassero in tal senso la pena sarà la cancellazione, previa notifica, dal registro stesso.

Altra significante novità, come anche riportato nel portale del Ministero dell’Ambiente dedicato ai F-gas, è quella dell’ampiamento dell’ambito di applicazione della normativa in relazione alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione al Registro Telematico ci si riferisce in particolare alla refrigerazione e ai commutatori (attuazione dei regolamenti 2067/2015/CE  e 2066/2015/CE) e all’ampiamento dell’ambito con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazioni (art.7,8,9 del D.P.R.) nonché a quelli tenuti alla sola iscrizione (art.10),

Quello che a noi interessa più da vicino è che vi rientreranno anche attività quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazionecondizionamento d’aria e pompe di calore fisse.

Importante inoltre sottolineare che i certificati e gli attestati già emessi restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati inizialmente rilasciati. Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle nuove attività, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato o attestato all’ente di certificazione, il quale previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità, rilascia apposita certificazione integrativa.

Cosa accade alla Dichiarazione F-gas che doveva essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno?

Sul punto il nuovo decreto tace. È intervenuto in materia il ministero dell’ambiente che ha chiarito che è venuto meno l’obbligo di comunicazione all’ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera dei gas fluorurati, restano però invariati gli obblighi dei registri. Il ministero ha anche sottolineato che la dichiarazione relativa alle informazioni del 2018 (scadenza 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Benché, gli adempimenti più importanti vedranno luce per le imprese e persone interessate solo a luglio 2019 è importante iniziare fin da subito a adeguarsi alle norme contenute nel nuovo decreto per non farsi trovare impreparati.

Fonti e approfondimenti

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-9&atto.codiceRedazionale=19G00001&elenco30giorni=false

 https://www.fgas.it/

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en

http://www.ambientesicurezzanews.it/consulenza-ambientale/fgas-novita-2019-dichiarazione-comunicazione.php

 

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