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Entro fine 2020, gli edifici dovranno essere “a energia quasi zero”: ecco cosa significa

settembre 13, 2017

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione”: questa definizione è contenuta nel decreto di recepimento della direttiva 2010/31/UE, emanata dal Parlamento Europeo il 19 maggio 2010, che quindi sarà obbligatoria anche in Italia.

Secondo il decreto, entro il 31 dicembre 2014 dovrà essere realizzato un Piano nazionale di attuazione della direttiva, che comprenda, come spiegato da Caseeclima.com:

a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) individuazione, in casi specifici e sulla base dell’analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

La nuova direttiva è finalizzata quindi alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, ma lasciando agli Stati la facoltà di deciderne le modalità. Questa flessibilità è infatti necessaria per tenere inconsiderazione le condizioni climatiche esistenti e il rapporto costo-efficacia degli interventi.

Nella direttiva sono stabilite anche le linee guida generali di metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, che dovrà tenere in considerazione:

– delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici),

– degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, tra cui le caldaie e gli impianti solari termici

– degli impianti di condizionamento, ventilazione e di illuminazione,

– della progettazione, posizione e orientamento dell’edificio,

– dei sistemi solari passivi e di protezione solare,

– delle condizioni climatiche interne,

– dei carichi interni.

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