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Ecobonus 2017: ecco gli interventi di efficienza energetica detraibili e le novità per i condomini

dicembre 21, 2016

Con la Legge di Stabilità 2017 (legge n. 225/2016), anche per il prossimo anno sono prorogate le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica: sia la Camera che il Senato hanno confermato la proroga dell’incentivo soprannominato “Ecobonus”, a sostegno della realizzazione di opere di efficientamento energetico, che viene così rinnovato nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2016. Ecco che cosa prevede la nuova legge in merito alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica.

Condomini

  • Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
  • Se l’intervento sulla parte comune degli edifici condominiali interessano l’involucro dell’edificio, l’eccobonus sale al 70%; nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard la detrazione è del 75%.
  • Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ristrutturazione edilizia e interventi antisismici

  • È disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  • Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale detrazione di applica agli edifici localizzati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari (zone 3). Quando dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70%; se il passaggio arriva a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
  • Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.

Tipologie di interventi

Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55%, adesso del 65% fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute. Si tratta quindi di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

– il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria: limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011);

– riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015);

– interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015).

La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

A questo link la Scheda di Lettura della Legge di Stabilità 2017.

Anche per il 2017 quindi l’Ecobonus, con la detrazione fiscale del 65%, è lo strumento previsto per venire incontro alle esigenze di efficienza energetica delle famiglie: noi di Italtherm vi consigliamo di sommare a questo vantaggio anche all’ulteriore risparmio energetico fornito dalle nostre caldaie a condensazione, scaldabagni a pompe di calore e impianti solari termici! Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web www.italtherm.it e contattateci!

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