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Incentivi e detrazioni fiscali dell’ecobonus. Ecco quando sono compatibili

ottobre 18, 2016
ecobonus proroga incentivi

Per il 2016 la Regione Lombardia ha messo previsto degli incentivi per i sistemi di accumulo da abbinare al fotovoltaico. Questa misura ha fatto sorgere una domanda sulla cumulabilità delle agevolazioni.

L’acquisto delle batterie infatti, se abbinato all’installazione degli impianti fotovoltaici, può godere anche alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Ma le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e l’Ecobonus del 65% per gli interventi di efficienza energetica sonocumulabili con altri incentivi come quelli regionali, comunitari, provinciali o comunitari?

La domanda è stata posta da QualEnergia.it direttamente all’agenzia delle entrate. La risposta, riportata e diffusa dal portale specializzato in rinnovabili ed efficienza energetica si può sintetizzare in un “”.

O meglio: a livello generale entrambe le detrazioni possono essere compatibili con incentivi come quelli regionali, ma la compatibilità deve essere verificata di volta in volta, in base alle disposizioni che regolano l’assegnazione del contributo in questione.

Andando al caso di specie dell’incentivo della Lombardia da cui è partito il quesito, la Regione specifica che il contributo “è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione comunitarie, statali, regionali o provinciali, fino al raggiungimento del 100% delle spese ammissibili” e quindi in tal caso vale la risposta positiva.

Un punto fondamentale della risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda il fatto che in ogni caso le detrazioni fiscali possibili attraverso la cumulabilità riguardino solo per la parte restante di spesa non coperta dall’altro incentivo.

Andiamo ad un esempio numerico per esemplificare.

Ipotizziamo che la spesa sia di 5.000 euro e che il contributo regionale copra 2.000 euro, la detrazione fiscale dovrà essere calcolata sulla restante parte: 5000 – 2000 = 3.000 euro in quanto solo i 3.000 euro saranno “spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti” (il virgolettato è della risposta dell’agenzia a QualEnergia.it).

In tal senso negli anni passati è opportuno ricordare che nel 2013 era stata proprio abrogata la norma che prevedeva la non cumulabilità delle detrazioni fiscali del 65% dell’ecobonus.

Un interessante parere che chiarisce, quindi, aspetti non scontati.

Se invece voi volete chiarimenti sugli incentivi per l’installazione di un impianto solare termico o una caldaia a condensazione, potrete contattare le agenzie di Italtherm. Sapranno indicarvi gli impianti migliori per voi e informarvi sugli incentivi in vigore.

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