A Giugno è scattato l’obbligo del libretto unico per tutti gli impianti termici. Ecco i dettagli
Con il D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74, attuato con il D.M. 10/2/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2014, cambia la documentazione da usare per certificare l’efficienza energetica degli impianti termici.
A decorrere dall’1 giugno 2014, infatti, gli impianti termici devono essere dotati di un unico libretto composto da schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Non necessitano di libretto gli scaldabagni per la produzione dell’acqua calda sanitaria destinata alla singola abitazione.
Il libretto è inoltre obbligatorio anche per gli apparecchi destinati alla climatizzazione estiva quando ricompresi nei limiti di potenza indicati.
Il libretto, compilato per la prima volta dal soggetto installatore all’atto della messa in funzione, viene aggiornato dal responsabile dell’impianto e dal manutentore. Con l’entrata in vigore della nuova legislazione, nel caso di un impianto già esistente, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà provvedere al reperimento del nuovo libretto.
Dal 1° giugno 2014, diventa inoltre obbligatoria la redazione dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica nel caso di interventi di controllo ed eventuale manutenzione di impianti termici di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria secondo i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica. Quattro sono le tipologie di rapporto di efficienza energetica studiate per classificare e controllare le prestazioni degli apparecchi: oltre alle tradizionali caldaie vi sono i sistemi di condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione
Il rapporto di efficienza viene redatto manutentore che dovrà poi trasmetterlo, nelle modalità e nei tempi previsti, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto. Qualora il risultato dei controlli di efficienza non dovesse essere superiore al minimo previsto dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74, il generatore dovrà essere sostituito.
Per quanto attiene le sanzioni per i trasgressori, ai sensi del Dlgs 192/2005 e delle eventuali disposizioni delle Regioni, si parte dai 500 fino ad arrivare ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile, mentre, per gli operatori incaricati che non provvedano a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, si va dai 1.000 ai 6.000 euro.
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AGGIORNAMENTO del 24 giugno 2014:
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