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Riforma dei condomini, energiche novità! Anche per i pannelli solari

settembre 10, 2013

certificazione energeticaCon l’entrata in vigore della riforma sulla disciplina dei condomini (L. n° 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012), dal 18 giugno scorso sono cambiate le norme che regolano maggioranze, spese, amministrazione e molti aspetti relativi alla convivenza fra vicini all’interno dei palazzi. Importanti novità per l’energia.

La riforma – che si compone di 32 articoli – ha avuto un iter assai lungo e laborioso che ha impegnato il Parlamento per varie legislature e che ha portato ad una modifica delle norme del codice civile in materia di condominio di edifici (artt. 1117 e seguenti). La novella normativa ha avuto ad oggetto anche alcuni ambiti in materia di energia su cui è importante soffermarsi. Innanzitutto si fa esplicita menzione alla possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile.

Il nuovo art. 1117-ter prevede, per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni, un numero di voti che rappresenti almeno i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio. Qualora ai vostri vicini non interessasse installare i pannelli solari termici, mentre voi non volete perdere l’occasione di risparmiare in maniera ecoefficiente, con la nuova normativa è prevista la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche “al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.

La nuova formula dell’art. 1120 c.c. statuisce per i condomini il potere di approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (ai sensi del secondo comma dell’articolo 1136 c.c.). Tali innovazioni possono riguardare, tra l’altro, il contenimento del consumo energetico, la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.  Sono comunque vietate, ai sensi dell’art. 1117-ter, tutte le modifiche delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Altra importante innovazione della riforma in materia energetica è rappresentata dalla facoltà per il singolo condòmino di distaccare il proprio appartamento dall’impianto condominiale di riscaldamento se da tale opera non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In caso di distacco il condòmino “separato” dovrà contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto centralizzato.

Se siete interessati a saperne di più su impianti solari termici o caldaie a condensazione, per l’ecoefficienza del vostro appartamento in condomionio, contattate Italtherm!

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