Ecco ogni quanto controllare la caldaia: nuove regole per caldaie per il riscaldamento e condizionatori estivi
Regolamento sulla manutenzione e ispezione degli impianti termici per il riscaldamento e per i climatizzatori estivi: nuove regole e meno controlli. Rivisti i limiti di accensione, tolta l’ispezione obbligatoria annua.
Il nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), l’Italia si uniforma finalmente alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull’efficienza energetica negli impianti termici. Prevede che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma bensì biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Il nuovo regolamento semplifica quindi i controlli sugli impianti di riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per i climatizzatori estivi, varato per rispondere e risolvere i rilievi sollevati dalla Commissione Europea sulla disciplina italiana del settore. Per gli impianti al di sotto dei 100 kW, ovvero il 90% degli impianti installati in Italia, per l’accertamento del rapporto di efficienza energetica, in alternativa all’obbligo di ispezione richiesto oggi dalla legge, sarà sufficiente il documento inviato dal manutentore o dal terzo responsabile, riducendo drasticamente gli obblighi per i cittadini. Secondo il Sole24ore, visto che il “bollino blu” sulle caldaie oggi pagato per coprire i costi di gestione del sistema di ispezioni è parametrato al numero dei controlli effettuati sul luogo, il drastico taglio delle ispezioni si tradurrà in una diminuzione dei costi per le famiglie, togliendo anche costi in termini di tempo per l’ispezione.
Il regolamento prescrive anche una nuova tabella sulla periodicità dei controlli di efficienza energetica (Allegato A), regolati in base alla potenza e la tipologia di impianto. Nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà comunque a fare riferimento in prima battuta alle indicazioni fornite dall’installatore. In assenza di queste varranno le indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, le specificazioni contenute nella normativa tecnica, come il regolamento stesso. In particolare, i controlli dovranno essere:
– Ogni 2 anni per gli impianti con combustibile liquido o solido
– Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza è maggiore di 100 Kw il controllo sovrà essere invece annuale per gli impianti con combustibile liquido o solido e ogni 2 anni per gli impianti a gas metano o GPL.
Inoltre, secondo il testo approvato, durante l’inverno la temperatura degli edifici a destinazione industriale o artigianale non deve superare i 18° centigradi. Negli altri immobili il massimo consentito è di 20°. Durante l’estate il climatizzatore non può invece scendere sotto i 26°; sono previsti due gradi di intervallo di tolleranza e deroghe a seconda della destinazione d’uso.
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