La proroga dell’Ecobonus è legge, con alcune novità
E’ stato pubblicato il decreto n. 63/2013, relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari legati al recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia che disciplina la proroga dell’ecobonus per le spese – sostenute a partire dal 6 giugno c.m. – per l’efficientamento energetico.
Tra le novità più importanti vi è la proroga, fino al 31 dicembre 2013, della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il cui ammontare passa dal 55 al 65%. Dal 1° gennaio 2014, invece, la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Il decreto ha rinviato allo stesso termine ultimo di fine anno anche la detrazione del 50% per le ristutturazioni semplici.
Il termine, peraltro, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2014, per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Tutto uguale a prima? No, vi sono delle novità da tenere d’occhio. L’ecobonus, infatti, non comprenderà più la sostituzione degli scaldabagni tradizionali con impianti a pompa di calore, mentre coprirà ancora il solare termico.
Sono stati inoltre inseriti, tra gli interventi destinatari dei benefici fiscali, anche i lavori di adeguamento sismico degli edifici e l’introduzione del ‘Bonus mobili’.
Come precisato dall’agenzia delle entrate, la detrazione per le spese sostenute (rimaste a carico del contribuente, ad es. perché non incentivate dalle pubbliche amministrazioni locali) coprirà quindi:
- gli “interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- (…)
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.”
- gli “interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro (…).”
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