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Manutenzione e caldaie: gli obblighi di legge e le buone pratiche

settembre 28, 2016
incentivi fiscali risparmio energetico

E’ in arrivo il momento di tornare ad accendere il riscaldamento e chi possiede una caldaia sa che deve effettuare dei controlli periodici; è una revisione dell’impianto, effettuata da un operatore tecnico, che verifica sia la sicurezza, sia il buon funzionamento dell’impianto. La legislazione di riferimento è il DPR n. 74 del 2013, sulla manutenzione e l’efficienza degli impianti di riscaldamento delle abitazioni.

Cos’è la manutenzione?

L’intervento di manutenzione della caldaia è un check up del suo funzionamento; comprende la manutenzione ordinaria e il controllo dell’efficienza dell’apparecchio, monitorando contestualmente le sostanze inquinanti che la caldaia emette. Oltre che per ridurre i consumi energetici e l’inquinamento, è utile anche per assicurare la sicurezza dell’impianto,

Il controllo deve essere eseguito da un tecnico autorizzato, che annota i risultati dell’intervento sul libretto della caldaia e compila un Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione, in tre copie: per il proprietario, l’azienda che effettua la revisione, l’organo di controllo, che può essere il Comune o Provincia. Per chi vive in un comune con più di 40mila abitanti infatti, è il comune stesso, con uno specifico regolamento comunale, che disciplina la metodologia e la tempistica dei controlli.

Non sono invece considerati impianti termici gli scaldabagni unifamiliari e gli apparecchi mobili per il riscaldamento se di potenza inferiore a 5 kW.

Ogni quanto effettuare la verifica di efficienza della caldaia?

La periodicità della verifica di efficienza della caldaia deriva dal DPR n. 74 del 2013 e prescrive che i controlli da parte del personale tecnico debbano essere svolti secondo le seguenti scadenze:

  • Impianti a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza: i controlli sono da fare ogni due anni;
  • Impianti a gas metano o GPL superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza: ogni quattro anni;
  • Impianti a combustibile liquido o solido superiori a 100 kW di potenza: ogni anno;
  • Impianti a gas metano o GPL superiori a 100 kW di potenza: ogni due anni.

Ci sono, però, molte eccezioni. Questi intervalli, infatti, valgono nel caso in cui Regioni e Province Autonome non abbiano regolamentato la materia: molte Regioni hanno una propria normativa, tra cui Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia. Occorre quindi verificare con la legislazione di riferimento della propria regione.

La periodicità della manutenzione della caldaia è invece stabilita dall’installatore o, in mancanza di indicazioni dell’installatore, dal produttore dello specifico apparecchio e, in ultima istanza, dalle norme tecniche di riferimento.

Per maggiori informazioni sulle caldaie Italtherm, contattaci!

 

 

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